Art. 8.
(Agenzia per le informazioni sulla criminalità organizzata).

      1. L'Agenzia delle informazioni per la criminalità organizzata (AICO) ha il compito di ricercare, elaborare ed analizzare le informazioni utili a salvaguardare l'indipendenza, l'integrità e la sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche da ogni pericolo, minaccia o aggressione anche di natura economica, proveniente dalla criminalità organizzata all'interno del territorio nazionale e all'estero.
      2. Nell'ambito delle finalità indicate nel comma 1, l'AICO fornisce supporto informativo nei confronti degli organi di Governo e delle Forze di polizia per la valutazione e la prevenzione dei rischi derivanti dalle diverse forme di criminalità organizzata, anche di tipo economico.